IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi della Tuscia emanato
con decreto  rettorale n. 8729  del 29 luglio 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  - serie generale  - n.
188 del 12 agosto 1996;
  Vista la successiva modifica all'art. 12, comm a 1, del testo dello
statuto d'Ateneo emanata con decreto  rettorale n. 9361 del 25 giugno
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 158 del 9 luglio 1997;
  Considerato che, ai  sensi dell'art. 1, comma 3,  dello statuto, il
senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato,
nella  seduta  congiunta  del  21 ottobre  1997,  la  modifica  degli
articoli 9, 12, 15, 16, 23 e 29 dello statuto stesso;
  Considerato  che  la  suddetta   modifica  e'  stata  inviata,  con
rettorale n. 12150 del 5  novembre 1997 al Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  i  controlli  di
competenza;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica,  con nota  n.  3165 del  19 gennaio  1998
pervenuta  il  9  aprile  1998,  non  ha  formulato  osservazioni  al
riguardo;
  Ritenuto  che   sia  stato   utilmente  compiuto   il  procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto in questione;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi della Tuscia e' modificato
come segue:
   l'art. 9 viene integrato con il seguente comma 7:
  7. Il rettore  e il prorettore vicario fruiscono  di una indennita'
di   carica  la   cui  misura   e'  determinata   dal  consiglio   di
amministrazione";
   l'art. 12 viene integrato con il seguente comma 4:
  "4. I componenti  del collegio dei revisori dei  conti fruiscono di
una indennita' di  carica la cui misura e'  determinata dal consiglio
di amministrazione";
    l'art. 15 viene integrato con il seguente comma 4:
  "4. Il difensore degli studenti fruisce di una indennita' di carica
la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione";
   l'art. 16 viene integrato con il seguente comma 4:
  "4. Il garante fruisce di una indennita' di carica la cui misura e'
determinata dal consiglio di amministrazione";
  l'art.  23  viene  integrato  con   il  seguente  comma  7  con  il
conseguente slittamento numerico del comma successivo:
  "7. Il preside fruisce di una indennita' di carica la cui misura e'
determinata dal consiglio di  amministrazione, qualora non si avvalga
della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980";
  l'art. 29 a  completamento del comma 3 e'  integrato dalla seguente
perifrasi: "Il direttore  fruisce di una indennita' di  carica la cui
misura e'  determinata dal consiglio di  amministrazione, qualora non
si  avvalga della  limitazione dell'attivita'  didattica ex  art. 13,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
382/1980".
    Viterbo, 10 aprile 1998
 Il rettore: Scarascia Mugnozza